Consumatore, sapevi di avere un’Assicurazione per i danni dall’uso di gas?

14 Dic 2022 | Casa e Condominio

Non tutti i consumatori sanno che i clienti finali di gas godono di una copertura assicurativa obbligatoria che li tutela dai rischi derivanti dall’uso del gas a valle del punto di consegna. Questa copertura è disciplinata e autorizzata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti (ARERA) che ha affidato al Comitato Italiano Gas (CIG) il compito di sottoscrivere la polizza in favore dei clienti finali.

La polizza è collettiva, tutela tutti i consumatori contro i rischi dell’uso del gas, si applica automaticamente e non richiede alcuna stipula di contratto. La copertura assicurativa copre sinistri di natura accidentale, causati da uno scoppio fortuito, e di natura colposa.

La polizza si applica quando:

  • Si verifica un incidente che sia una conseguenza di una dispersione e fughe di gas;
  • L’incidente è originato dall’interno dell’impianto di utenza;
  • L’utenza dove è avvenuto l’incidente è domestica o riguarda un condominio con uso domestico.
  • L’utenza è allacciata alla rete di trasporto o distribuzione di gas;
  • All’utenza è associato un contratto di fornitura di gas;
  • L’assicurazione opera anche in presenza di altre stipule concorrenti.

Chi ha diritto all’indennizzo o al risarcimento?  

La polizza si applica a tutti coloro che subiscono danni a seguito di un incidente.

I danneggiati si differenziano in:

  • “Gli Assicurati”: il proprio interesse è protetto dall’assicurazione e si differenziano in:
    • Il proprietario e l’utilizzatore dell’impianto incidentato, il coniuge, i figli, i genitori, i parenti, i conviventi;
    • L’utente titolare del contratto di fornitura, il coniuge, i figli, i genitori e qualsiasi altro parente;
    • Le persone legate da un rapporto di dipendenza con l’utente o l’utilizzatore;
  • Terzi danneggiati: tutte le persone che nella dinamica dell’incidente hanno riportato danni. I danneggiati terzi hanno diritto al risarcimento. La compagnia assicurativa si impegna a pagare le somme che l’assicurato avrebbe dovuto ai danneggiati terzi a titolo di risarcimento per danno provocato.

Quali sono i danni coperti dalla polizza?

La polizza è strutturata in tre sezioni: responsabilità civile verso terzi, incendio e infortuni.

I danni coperti dalla polizza sono quelli subiti dalle cose e dalle persone. Possono richiedere il risarcimento del danno anche terzi coinvolti nell’incidente secondo le procedure previste nella sezione RCT.

  • Danni procurati agli immobili e alle cose del danneggiato che si trovino all’interno dell’immobile stesso; la polizza risarcisce il costo di costruzione a nuovo, il costo di rimpiazzo, comprese spese di demolizione, sgombero e trasporto in discarica dei materiali dell’incidente.
  • Danni per infortunio procurati dall’incidente. Ad esempio, lesioni corporali constatabili oggettivamente, che abbiano conseguenze come la morte o l’invalidità permanente o temporanea.

Quanto garantisce la copertura della polizza?

  • Responsabilità civile verso Terzi: 11 milioni di euro per danni a persone, immobili;
  • Incendio:
    • 500.000 euro per danni a immobili o porzione di immobili;
    • 150.000 euro per danni a cose;
    • 25.000 euro per maggiori costi di alloggio sostitutivo;
  • Infortuni:
    • 300.000 euro per morte o invalidità permanente totale;
    • In caso di invalidità permanente parziale il risarcimento è indicato secondo criteri tabellari;
    • 8.000 euro per rimborso spese mediche per ogni assicurato;
    • 250 euro al giorno per il caso di inabilità temporanea per ogni assicurato.

È possibile richiedere dalla compagnia assicuratrice, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo complessivo, in tutti i casi nei quali tale importo risulti superiore ai 25.000 euro. L’acconto, se dovuto, deve essere versato dall’impresa assicuratrice entro 60 gg dalla richiesta.

In caso di incidente, cosa deve fare il danneggiato?

Per beneficiare della copertura assicurativa è necessario seguire una procedura specifica: si possono trovare i moduli per fare richiesta  sul sito web, www.cig.it/assicurazione o possono essere richiesti direttamente alla mail del CIG (assigas@cig.it) che provvederà ad un sollecito invio.

Tutte le denunce dei sinistri devono essere inviate al CIG che provvede poi a trasmettere le denunce alla compagnia assicuratrice e informare il danneggiato sullo stato della procedura.

Il danneggiato terzo, per ricevere il risarcimento, deve attivare l’azione risarcitoria nei confronti dell’assicurato responsabile dell’incidente.

La compagnia assicuratrice, entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della denuncia, riscontra le denunce arrivate dai soggetti coinvolti, fornendo i vari riferimenti procedurali e del perito incaricato di stimare i danni. Entro 60 giorni dall’invio del primo riscontro, l’impresa assicuratrice deve trasmettere al danneggiato una propria perizia, informandone il CIG.

Per ulteriori informazioni rivolgersi allo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente (www.sportelloperilconsumatore.it), chiamando il numero verde 800.166.654.

Il CIG ha inoltre attivato il numero verde 800.92.92.86, esclusivamente dedicato agli utenti che hanno già inoltrato una denuncia di sinistro e desiderano ottenere aggiornamenti e informazioni sullo stato delle rispettive pratiche inerenti alla polizza assicurativa, o agli utenti che desiderano ricevere chiarimenti sulla documentazione da predisporre per l’invio di una denuncia di sinistro.