Il controllo dei fumi della caldaia deve essere effettuato periodicamente ed a stabilirlo è un decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 74). Ma “periodicamente” non significa che le operazioni di controllo degli impianti termici debbano essere fatte ogni anno. Sia l’esercizio che la manutenzione dell’impianto termico, e con essi il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, sono affidati al responsabile dell’impianto che deve attenersi alle istruzioni tecniche rese disponibili dall’impresa installatrice. Le istruzioni tecniche sono contenute nel Libretto della caldaia. Il manutentore, che deve essere abilitato secondo le norme vigenti, provvederà ad annotare sul Libretto lo stato dell’impianto e le operazioni eseguite e da eseguire. Nel caso di trasferimento di un immobile il Libretto deve essere consegnato al nuovo inquilino debitamente aggiornato. E i futuri controlli spetteranno all’affittuario. Il manutentore dopo il controllo dei fumi deve rilasciare il Bollino Blu. Se si tratta di un impianto con potenza compresa tra i 10 kW e i 100 KW che funziona con combustibile liquido o solido i controlli vanno effettuati ogni 2 anni; se invece la potenza è compresa tra 10 kW e i 100 kW e funziona a gas, a metano o gpl, i controlli vanno effettuati ogni 4 anni, ma se supera i 100KW ogni 2 anni. La revisione ha un costo massimo di 100 euro.